STATUTO
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
ASSOCIAZIONE “COSTIERA AMALFITANA RISERVA BIOSFERA A.C.A.R.BIO ONLUS”
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
Con la presente scrittura privata, da registrarsi presso l’ufficio tra le sottoscritte parti:
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1
Costituzione
1. E’ costituita con sede in Tramonti (SA) via Medica n° 3 l’associazione denominata Associazione Costiera Amalfitana Riserva Biosfera (ACAR.bio) organizzazione non lucrativa di utilità sociale di seguito detta associazione.
2. L’associazione:
– persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
– svolge le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente
connesse;
– non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
– impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
– in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell’organizzazione, sentito l’organismo di controllo, ad altre Onlus o a finì di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche.
4. L’associazione ha durata illimitata.
Art.2
1. L’associazione svolge le seguenti attività:
- Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente e della biodiversità
- Difesa del Cielo Notturno
- Promozione della cultura, dell’arte e del territorio
- Promozione e valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale
- Promozione, valorizzazione e ricerca anche a carattere scientifico, sui temi inerenti lo sviluppo ecosostenibile ed energia alternativa.
- Assistenza sociale, beneficenza
- Tutela dei diritti civili
- Cooperazione internazionale allo sviluppo
- Principalmente svolgerà attività finalizzate alla candidatura della Costiera amalfitana a Riserva mondiale della Biosfera, programma Mab Unesco
Art.3
Soci
1. I soci che sottoscrivono il presente atto costitutivo e lo statuto sono i soci fondatori. I soci ordinari dovranno essere presentati da 2 soci fondatori. I soci ordinari sono considerati alla stregua dei soci fondatori. Le cariche sociali dovranno essere scelte, nei primi 10 anni, tra i soci fondatori. Sono altresì previste le figure dei soci onorari e soci sostenitori.
2. I soci possono svolgere anche attività non retribuita.
3. Nella domanda di adesione l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto
dell’associazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
4. Tutti i soci cessano di appartenere all’associazione per:
– dimissioni volontarie;
– non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
– morte;
– indegnità deliberata dal comitato. In quest’ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.
Art.4
Diritti e obblighi dei soci
1. Tutti i soci fondatori e ordinari, in regola con il versamento della quota annuale, hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, (massimo 2 deleghe) a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall’appartenenza all’associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato dall’assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.
Art.5
Organi
1. Sono organi dell’associazione:
– l’assemblea;
– il comitato;
– il presidente;
– il segretario-tesoriere;
– il collegio dei revisori dei conti ( il collegio dei revisori dei conti è obbligatorio qualora i proventi superino per due anni consecutivi l’ammontare di 1 milione di euro).
Art.6
Assemblea
1. L’assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta
il presidente lo ritenga necessario.
3. Le assemblee sono convocate dal presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 14 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta via mail (posta elettronica) o comunicazione via raccomandata a/r.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
6. Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.
7. Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
8. L’assemblea ha i seguenti compiti:
– eleggere i membri del comitato;
– eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
– approvare il programma di attività proposto dal comitato;
– approvare il bilancio preventivo;
– approvare il bilancio consuntivo;
– approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
– stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.
Art.7
Comitato
1. Il comitato è eletto dall’assemblea ed è composto da un numero minimo di 3 membri fino ad un massimo di 5 membri. Esso può cooptare altri 2 soci, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 giorni prima della data fissata, con
comunicazione scritta via mail (posta elettronica) o raccomandata a/r.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di due membri dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza di tutti i componenti In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno 3 membri.
6. Il comitato ha i seguenti compiti:
– eleggere il presidente;
– assumere il personale;
– nominare il segretario;
– fissare le norme per il funzionamento dell’associazione;
– sottoporre all’approvazione dell’assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
– determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea, promuovendone e coordinandone
l’attività e autorizzandone la spesa;
– accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
– ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
– nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell’associazione.
– Il comitato delibera per gli importi superiori a 5,001 euro .
Art.8
Presidente
1. Il presidente, che è anche presidente dell’assemblea e del comitato, è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.
3. Il presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del comitato.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del comitato più anziano di età.
6. il presidente è autorizzato ad assumere obbligazioni fino all’ importo massimo di 5,000 euro
Art.9
Segretario-tesoriere
1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
– provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci;
– provvede al disbrigo della corrispondenza;
– è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
– predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo.
– provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
– provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
– è a capo del personale.
Art.10
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti, (qualora i proventi superino per 2 anni consecutivi 1 milione di euro) è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione almeno da un terzo dei soci fatta per iscritto e firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente all’assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci
Art.11
Collegio arbitrale
1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono ed aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d’appello di Salerno il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.
Art.12
Durata delle cariche
1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di 5 anni e possono essere riconfermate.
2 . Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinqennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.
Art.13
Risorse economiche
1. L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
– quote associative e contributi dei soci;
– contributi dei privati;
– contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
– contributi di organismi internazionali;
– donazioni e lasciti testamentari;
– introiti derivanti da convenzioni;
– rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal comitato.
Art.14
Quota sociale
1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall’assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art.15
Bilancio o rendiconto
1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all’approvazione dell’assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti
3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l’anno solare.
* Il decreto legislativo sulle Onlus (460/97) stabilisce l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale. Si ricorda che fra bilancio e rendiconto corre la seguente differenza: il bilancio può essere definito come il documento contabile attraverso il quale vengono rappresentati i risultati economico-patrimoniali. Esso è documento unitario composto formalmente da due parti: stato patrimoniale e conto profitti e perdite o conto economico. Esso fotografa la realtà di una azienda che produce profitti o che si prefigge un utile. E’ possibile considerare il bilancio come una scrittura complessa nella quale confluiscono tutte le scritture elementari. Il rendiconto, invece, è un tipo di scritturazione semplice, di norma adottato da organismi che non si prefiggono un utile, ma focalizzano i loro interessi su altri valori. Esso è, in sostanza, una serie ordinata di valori in dare e in avere. La chiusura di esso non potrà mai portare un utile, ma un mero riporto positivo in avere da riportare nel rendiconto dell’anno successivo e da utilizzare esclusivamente ai fini etico-sociali e, quindi, in forza delle leggi fiscali agevolative, non tassabile.
Art.16
Modifiche allo statuto
1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
Art.17
Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.